Requisiti soggettivi
Essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71, comma 1, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n.59/2010 e, solo nel caso del commercio alimentare, il soggetto preposto alla gestione dello spaccio dovrà possedere anche i requisiti professionali previsti dal comma 6 del medesimo articolo;
Requisiti oggettivi
I locali devono avere i requisiti previsti dal Regolamento comunale edilizio e, solo nel caso del commercio alimentare, anche i requisiti del Regolamento comunale d’Igiene e Sanità Pubblica. Nel caso di vendita di alimenti devono essere rispettati il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti di origine animale;